CERCA GLI ARTICOLI

10/05/2017: IL CdS in ADUNANZA PLENARIA IL PROSSIMO 24/05 PER LE QUESTIONI: RAMO D'AZIENDA, CALCOLO DELL'ANOMALIA e NOTIFICA DEL RICORSO

Il prossimo 24 maggio l’Adunanza plenaria tratterà le questioni:Madeappalti.com è Sponsorizzato Da  Defilippis Assicurazioni  - Spada Costruzioni -  Sol.Edil Group Groma Ingegneria  - De Rose Service Bonifacio Srl Ares Appalti Srl - Marketing Production & Innovation - Avv. R.M. Bisceglia - Coger Srl Rapolla - Avvalimenti Europa Parabolika Consulting - OMNIA Consulting - F.lli Gentile Demolizioni

a)

1. se, ai sensi dell’art. 76, comma 11, d.P.R. n. 207 del 2010 debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento ivi contemplato (in sostanza, nuova richiesta di attestazione SOA), la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, contemplate dalla disposizione, solo a quelle che in quanto suscettibili di da dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, ed invece esclude le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione;
2. se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.

La questione è stata rimessa dalla sez. III, con ord. 13 marzo 2017, n. 1152, che ha dato atto del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto. 
Una parte della giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, nn. 811, 812 e 813) ha affermato che, in mancanza dell’attivazione del procedimento previsto dall’art. 76, comma 11, d.P.R. n. 207 del 2010, la cessione del ramo d’azienda comporta, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione.
Altra parte della giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2016, nn. 4347 e 4348) ha invece sostenuto che non merita condivisione la tesi secondo la quale ogni trasferimento di ramo aziendale comporta comunque, anche se il cedente non perde la consistenza che gli ha consentito di ottenere le attestazioni SOA, l’automatica decadenza dalla loro titolarità.


b)

1. se nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso) singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (c.d. blocco unitario), facendo detta disposizione riferimento, letteralmente, all’esclusione del 10% delle offerte aventi maggiore e minore ribasso e non dei singoli ribassi;

2. se la disposizione regolamentare dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 207 del 2010, nel prevedere che «qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle da accantonare siano considerate, “accantonate” e accorpate come un’unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo che debbano essere escluse (“accantonate”) dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a quelle situate al margine estremo delle ali (c.d. offerte a cavallo).

La questione è stata rimessa dalla sez. III, con ord. 13 marzo 2017, n. 1151. 
Ha chiarito la Sezione che mentre la prima parte dell’art. 121, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 è chiara e non pare suscitare particolari dubbi interpretativi, nel senso che le offerte residue devono essere considerate singolarmente, «distintamente», una ad una, per calcolare sia la media aritmetica che lo scarto medio aritmetico, anche se alcune di esse presentino ribassi di eguale valore, meno chiara, invece, appare la formulazione della seconda parte dell’art. 121, comma 1, laddove prevede che, nell’effettuare il c.d. taglio delle ali e nell’escludere dal calcolo il 10% delle offerte aventi il maggiore e minore ribasso, qualora vi siano una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle comprese nel 10%, anche dette offerte devono essere accantonate nel meccanismo di calcolo della soglia di anomalia. 

c)

se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. 

La questione è stata rimessa dalla sez. III, con ord. 23 marzo 2017, n. 1322.
Ha chiarito la Sezione che sul punto si sono registrati due diversi orientamenti.
In base all’orientamento minoritario nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2017, n. 130; id.17 gennaio 2017, n. 156; id. 13 dicembre 2016, n. 5226; id., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189).
Un secondo, prevalente orientamento – al quale aderisce la sezione con l’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria – riconosce, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis, l. n. 53 del 1994, secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4895; id., sez. V, 4 novembre 2016, n. 4631; id., sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4490; id., sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565; id., 6 luglio 2016, n. 3007; id., 14 gennaio 2016, nr. 91; id., sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4862; id., sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682).