CERCA GLI ARTICOLI

30/05/2017: ACCESSO AGLI ATTI DI UNA GARA SECRETATA

I Giudici del Tar Catanzaro, sez. I con la sentenza del 22 maggio 2017, n. 830 si sono espressi sulla possibilità di effettuare l'accesso agli atti negli appalti secretati.


Atteso che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non reca una specifica disciplina dell'accesso con riferimento agli appalti secretati ai sensi dell’art. 162, spetta all’interprete il compito di stabilire se e come tale diritto possa essere esercitato, a tal fine operando un bilanciamento tra l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa; l’art. 24, comma 5 l. 7 agosto 1990, n. 241, la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall’art. 53, comma 1, del codice di contratti, infatti, evidenzia come il segreto possa precludere il diritto d’accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l’interesse a tutela del quale esso è posto (1).

(1) Ad avviso del Tra Catanzaro occorre svolgere un opera di bilanciamento tra l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost., al cui esercizio l’accesso è finalizzato. La bontà di tali conclusioni è suffragata dall’art. 24, comma 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall’art. 53, comma 1 del codice di contratti. Esso, infatti, evidenzia come il segreto possa precludere il diritto d’accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l’interesse a tutela del quale esso è posto. L’opera di bilanciamento degli interessi non può essere svolta in via generale astratto, ma va centrata sulla specifica vicenda storica all’attenzione dell’interprete.