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15/09/2017: NESSUNA ESCLUSIONE SE MANCANO LE FIRME SULL'OFFERTA, SE LA PATERNITA' DELL'ATTO E' CHIARA

Il TAR Lecce con la sentenza n. 1436/2017 ha confermato che la mancanza di alcune firme
sull'offerta tecnica non per forza comporta l'esclusione.

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..........................................Rileva la Sezione come già la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “prima della novella dell’art. 46 comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, aveva precisato che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8933; V, 27 aprile 2015, n. 2063)” (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2016, n. 4881): si deve, quindi, partire dall’assunto che la funzione della sottoscrizione è quella di garantire la provenienza dell’offerta da tutti soggetti che si vincolano nei confronti della Stazione appaltante all’esecuzione della relativa prestazione.

Ebbene, nella vicenda in esame, gli elaborati componenti l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’A.T.I. costituenda aggiudicataria sono stati firmati sui rispettivi frontespizi, oltre che dal tecnico abilitato, anche dai legali rappresentanti della mandataria …., e sui frontespizi medesimi sono stati apposti i timbri delle suddette imprese, recanti i dati identificativi delle stesse; inoltre, gli elaborati di che trattasi sono stati inseriti all’interno di plichi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi (fatto non contestato e rispetto al quale non sono stati indicati indizi di possibile manomissione). Tali concomitanti circostanze appaiono complessivamente idonee a garantire la certezza della provenienza dell’offerta e l’inequivoca paternità e riferibilità dell’offerta presentata, con portata sicuramente vincolante della proposta medesima.

Né la lex specialis di gara contiene alcuna puntuale ed espressa comminatoria di esclusione in relazione all’eventuale mancata sottoscrizione “in calce” degli elaborati dell’offerta tecnica e/o economica: pertanto, ritenere l’omessa sottoscrizione “in calce” quale causa di esclusione dalla procedura competitiva comporterebbe (pure) l’evidente violazione del “principio del favor partecipationis, che impone alle stazioni appaltanti di consentire la massima accorrenza alle procedure ad evidenza pubblica”, nonché del “principio della tassatività delle cause di esclusione” (come vigente ratione temporis), “le quali devono risultare chiaramente dal bando” (T.A.R. Lazio, Roma, III-Quater, n. 10958/2007) e “sono di stretta e rigorosa interpretazione, in quanto limitative della massima partecipazione che costituisce principio a cui l’amministrazione deve attenersi nell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato …” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 2002/2007).