La Corte di Giustizia Europea con la " SENTENZA DEL 14. 9. 2017 – CAUSA C-223/16" si è
pronunciata sulla sostituzione o meno dell'impresa ausiliaria.
.........................L’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel
senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità
per l’operatore economico, che partecipa a una gara d’appalto, di sostituire
un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste
successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione
automatica del suddetto operatore.
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