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02/10/2017: IL CdS SULLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA PER IL SUBAPPALTO

La sentenza n. 04527/2017 del Consiglio di Stato ha trattato della valutazione delle lavorazioni
subappaltate obbligatoriamente in fase di anomalia.




..............................11.1. Sotto un primo profilo deve innanzitutto chiarirsi (stante la equivocità sul punto delle argomentazioni dell’appellante) che la circostanza che per alcune lavorazioni oggetto della dichiarazione di subappalto (in particolare appartenenti alle categorie 0S 10, OS 11 e 0S 12) siano state fornite, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, giustificazioni (del prezzo) provenienti da imprese diverse da quelle indicate come subappaltatrici è priva di qualsiasi rilevanza ai fini di una pretesa carenza di capacità tecnica o di sopravvenuto difetto di qualificazione dell’A.t.i. Valori: è sufficiente osservare che una cosa è il giudizio di anomalia, altra cosa sono i requisiti di capacità tecnica e di qualificazione, in relazione ai quali nessun elemento probatorio, anche soltanto indiziario, è stato indicato e tanto meno fornito.

Proprio la natura globale e complessiva della valutazione di anomalia esclude in radice la rilevanza della circostanza evidenziata dalla ricorrente/appellante.

11.2. Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto concerne la questione delle lavorazioni di cui alla OS 13.
E’ decisivo osservare - ad avviso della Sezione – che non sono stati forniti, né indicati, elementi di prova o di fatti, anche solo indizianti, idonei a supportare la tesi della presunta manifestazione di volontà dell’A.t.i. di sostituire sé stessa (in quanto asseritamente qualificata in corso di gara) alla impresa indicata in sede di domanda di partecipazione quale subappaltarice per le lavorazioni di cui alla OS13: ciò tanto più se si tiene conto, per un verso, che nelle memorie prodotte nel corso del presente giudizio l’A.t.i. Valori ha più volte ribadito – insistendo – sulla mancanza di una qualsiasi espressa volontà in tal senso (concretizzata in atti o documenti), deduzioni che non risultano in alcun modo smentite o anche solo messe in dubbio dall’odierna appellante, e, per altro verso, che quest’ultima avrebbe dovuto provare puntualmente ed effettivamente il venir meno della qualificazione, non potendo tanto derivare presuntivamente ed indirettamente – ed in modo tutt’altro che certo ed inequivoco – da elementi raccolti o prodotti per finalità diversi ed in segmenti della procedura di gara non attinenti alla verifica della qualificazione e del possesso della capacità tecnica (nel caso di specie in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta).

Non vi è dunque alcun ragionevole elemento per dubitare che la produzione da parte dell’A.t.i. Valori della qualificazione conseguita anche per la categoria OS 13 sia stata fatta per mera notizia e per supportare aliunde la affidabilità della propria offerta e non già per modificare o stravolgere la originaria dichiarazione di subappalto in ordine a tali lavorazioni.






11.3. Quanto poi alle considerazioni, in verità del tutto generiche ed astratte, svolte nel terzo motivo la Sezione non può che richiamare le conclusioni cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2015, non mancando di ricordare che è stato successivamente rilevato che nelle gare pubbliche il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell'appalto e che rileva, nella gara, solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto; di conseguenza il suo mancato funzionamento, per qualsiasi ragione, dev'essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, mentre l'indicazione nominativa del subappaltatore, desumibile già in sede di offerta, non può avere l'effetto di vincolare il concorrente alla scelta di quell'impresa come subappaltatrice, impedendogli di indicare una diversa impresa al momento opportuno (Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4671).