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29/09/2017: L'UTILE DICHIARATO NON PUO' ESSERE CONTESTATO

La sentenza n. 04527/2017 del Consiglio di Stato ha ribadito che l'utile dichiarato dalla concorrente in fase di giustificazioni non è oggetto di contestazione.


..........................12. E’ poi infondato il quarto motivo del ricorso principale, con cui il Consorzio ha sostenuto che l’offerta dell’A.t.i. Valori sarebbe stata erroneamente ritenuta congrua, malgrado l’utile (pari a 0,5315% dell’offerta) fosse in realtà meramente simbolico, tanto più in considerazione della assoluta carenza di giustificazioni quanto alle lavorazioni di cui alla categoria 0S 13.

Al riguardo non può infatti che ribadirsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: 

a) il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; 

b) esso è espressione di ampia discrezionalità che non è sindacabile in sede di legittimità salvo il caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento di cui non vi è traccia nel caso di specie; 

c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242); 

d) non è sufficiente a rendere incongrua un'offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556), il che non sussiste nel caso di specie, come si desume dalle stesse difese del ricorrente, e) grava, pertanto, su colui che voglia denunciare l'anomalia dell'offerta l'onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l'esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull'utile prospettato (Cons. Stato, Sez. V, 12/5/2017, n. 2228), onere che non risulta adempiuto nel caso di specie.