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23/10/2017: IMPUGNARE UNA CLAUSOLA ESCLUDENTE

Il TAR Campania con la sentenza n. 4884/2017 ha chiarito alcuni aspetti dell'impugnazione degli atti
di gara.

Il ricorso incidentale si rivela irricevibile per tardività anche in riferimento ai motivi di ricorso con cui vengono impugnati il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui richiedevano, a pena di esclusione, quale requisito di ammissione alla gara, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la “categoria 4 classe E o superiore”.

Tale impugnativa in sede incidentale è volta, in modo indiretto, a “neutralizzare” alcune censure proposte dalla Termotetti con il ricorso r.g. 1688/2017, in particolare le censure incentrate sulla carenza di detto requisito in capo alla Ricicla Srl.

Al riguardo la previsione contenuta nel disciplinare di gara, ai punti 13.1.1 e 18.2.3, della necessità, a pena di esclusione, dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la “categoria 4 classe E o superiore”, si poneva come clausola immediatamente escludente e preclusiva della partecipazione che come tale andava impugnata immediatamente.

In materia di concorsi e selezioni pubbliche, infatti, sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso pubblico proprio nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato, come quello in questione, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. Unica, 26-07-2017, n. 46; Cons. Stato Sez. III, 18-07-2017, n. 3541; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 20/02/2017, n. 423; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261).

La mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale. Né in senso opposto induce la previsione di cui all’art. 42, comma 1, cod.proc.amm., giacché nel processo amministrativo è inammissibile l'introduzione in via incidentale (o meglio, entro i termini del ricorso incidentale) di una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere, domanda che l'interessato aveva l'onere di proporre mediante un tempestivo e rituale ricorso avverso il provvedimento dal quale era sorta in lui un'autonoma ed immediata lesione e un conseguente e diretto interesse ad agendum (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 02-01-2012, n. 4).