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13/11/2017: TERMINE PERENTORIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Consiglio di Stato con la sentenza. 4976/2017 ha chiarito il termine perentorio del soccorso istruttorio.


......................19. Da ultimo deve precisarsi che non è in discussione nel presente appello la diversa questione relativa al carattere perentorio del termine per il soccorso istruttorio previsto dall’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, su cui invece si incentra la pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado.

Sul punto va poi evidenziato che il Tribunale amministrativo ha fatto discendere da tale qualificazione il rigetto del ricorso incidentale del Consorzio Steelconcrete (§ 2.3 della sentenza appellata), laddove invece la questione della legittimità della clausola dalla cui applicazione è conseguita l’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, posta con quest’ultimo mezzo, avrebbe dovuto essere esaminata con priorità.

20. Del pari non è in discussione l’ulteriore questione relativa alla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di derogare a tale disposto, attraverso l’assegnazione di un termine per il soccorso istruttorio più ampio rispetto a quello di 10 giorni previsto dalla disposizione ora menzionata. A quest’ultimo riguardo, infatti, va ribadito quanto rilevato in precedenza e cioè che le imprese ricorrenti in primo grado non hanno svolte censure in ordine a tale profilo, ma hanno invece dedotto a sostegno dell’annullamento dell’aggiudicazione il fatto che il termine assegnato dall’ANAS non era stato rispettato dal Consorzio Steelconcrete.