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18/12/2017: IL CdS SU ERRORE PROFESSIONALE NON DICHIARATO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5811/2017 ha ribadito un aspetto fondamentale nelle dichiarazioni da produrre.


Detta dichiarazione, rivolta alla Stazione appaltante, le ha precluso di svolgere valutazioni in ordine alla rilevanza di un fatto che è stato celato e sottratto alla sua sfera di conoscibilità.

La fattispecie è dunque riconducibile all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 che vuole garantire la possibilità dell’Amministrazione di effettuare valutazioni e soppesare la rilevanza del fatto storico dell’inadempimento.

La tematica, infatti, esprime gli immanenti principi di lealtà e affidabilità e professionale dell’aspirante contraente che presiedono in genere ai contratti e in specifico modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche dell’appalto e dunque atutela di economia e qualità della realizzazione - alla formazione dei contratti pubblici e agli inerenti rapporti con la stazione appaltante. Non si rilevano qui validi motivi per non effettuare una tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova (cfr. Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3375).

Il concorrente è perciò tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazionisu fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi.