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18/01/2018: L'ALBO GESTORI AMBIENTALI E' REQUISITO DI **PARTECIPAZIONE**

DELIBERA N. 1296 DEL 12 dicembre 2017


OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ecoross Srl – Affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana per tutto il territorio del Comune di Mandatoriccio e gestione Isola Ecologica Comunale – Importo a base di gara per 5 anni: euro 1.800.000,00 - S.A. Comune di Mandatoriccio (CS). 
PREC 303/17/S



Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 45272 del 27 marzo 2017 presentata da Ecoross Srl, con la quale l’istante, interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, rappresenta che la S.A. non rispondeva in maniera esaustiva alle richieste di chiarimenti. In particolare, riguardo al “servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in cemento amianto abbandonati” lamenta che, ai fini della partecipazione, non veniva richiesta l’iscrizione alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, né erano fornite indicazioni circa la probabile quantità di amianto; 

CONSIDERATO che il requisito della partecipazione alla procedura concorsuale è ritenuto necessario per poter rivolgere l’istanza di parere, alla luce della causa di inammissibilità introdotta dall’art. 6, co. 1 lett. a del Regolamento, relativa all’“assenza di una questione controversia insorta fra le parti interessate”, a meno che i requisiti richiesti nel bando impediscano la partecipazione, e pertanto il presente parere esamina le contestazioni relative ai requisiti eventualmente ostativi alla formulazione di un’offerta adeguata;
VISTA la memoria della S.A. prot. 108933 del 19 settembre 2017, con la quale essa riferisce che la Ecoross Srl non partecipava alla gara in oggetto e che comunque personale incaricato dalla stessa ditta effettuava il sopralluogo e l’accesso agli atti di gara;

VISTO il bando della gara in oggetto, che prevedeva (punto 5) fra i requisiti di partecipazione l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 1 Classe F e/o superiore; e il capitolato speciale d’appalto (art. 4 – Condizioni generali e criteri di espletamento del servizio) che prevedeva, a carico della ditta appaltatrice, anche il “servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi (cemento amianto) abbandonati in modo incontrollato ed abusivo in aree, strade ed immobili di proprietà comunale, con l’obbligo di mettere in sicurezza i siti” (lettera E);

VISTA la nota di riscontro alle richieste di chiarimenti, con la quale la S.A. specificava che «il servizio di rimozione amianto è comprensivo nel corrispettivo dell’appalto» e che «l’appaltatore, se non in possesso della categoria specifica 10, può presentare prima della stipula del contratto la convenzione con una ditta qualificata che svolgerà tale servizio occasionale»;

VISTO il Comunicato del Presidente pubblicato in data 29 agosto 2017 che ha ritenuto, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione» (v. Delibere da n. 1032 a n. 1045 dell’11 ottobre 2017);

RITENUTO pertanto che l’iscrizione alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi doveva essere previsto quale requisito di partecipazione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio



ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: 
l’iscrizione alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi doveva essere previsto quale requisito di partecipazione.



Raffaele Cantone