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6.2. – Il Collegio rileva preliminarmente che non è contestato che la commissione di valutazione si sia limitata a correggere errori di calcolo.
A ciò era autorizzata dall’art. 6 del disciplinare di gara, in cui si legge che “il soggetto che presiede la gara (…) provvede a verificare:(…) 4. La correttezza dei conteggi nelle liste presentate dai concorrenti e, correggendo, ove si riscontrano errori di calcolo, le somme, i prodotti e i ribassi. In caso di discordanza provvede alla loro correzione e su quella rettifica determina le procedure di calcolo delle soglie di anomalia”.
La previsione riportata, chiara e puntuale, non si pone in contrasto con il tenore del bando secondo cui il calcolo delle medie e l’individuazione della soglia di anomalia si deve basare sull’offerta economica dei concorrenti.
Infatti, l’amministrazione non ha certo sostituito l’offerta formulata dai singoli concorrenti, ma si è limitata a correggere gli errori di calcolo riscontrati.
6.3. – Deve poi escludersi, come pure adombrato da parte ricorrente, che la clausola del disciplinare di gara si ponga in contrasto con i principi di evidenza pubblica.
Al contrario, è principio consolidato quello per cui le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca dell'effettiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo e a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, che non sono ammesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487).
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