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27/02/2018: CdS TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sentenza 1137/2018 Consiglio di Stato (sezione terza)


3. Le censure sono condivise dal Collegio. In materia di gare pubbliche il principio di tassatività delle cause di esclusione esige, ove richiamato in relazione allo scrutinio di offerte tecniche, che le stesse debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (ex plurimis Cons. Stato Sez. V, 11-12-2015, n. 5655). 3.1. Nel caso di specie, la lex gara non prevedeva una specifica sanzione espulsiva in relazione alla mancata esaustività dei curricula, né conteneva un format, la cui necessaria compilazione potesse far inferire il carattere di essenzialità dei relativi contenuti. Le asserite carenze (non dei curricula ma) dell’analiticità dei contenuti curriculari rispetto al livello ottimale esigibile, soprattutto in quanto espressamente considerati rilevanti ai fini del punteggio dalla lex gara, non autorizzavano quindi il giudice di prime cure a rinvenire, in via di interpretazione sistematica, un motivo di esclusione. Il concetto di essenzialità, riferito ai contenuti dell’offerta tecnica dev’essere chiaro ed evidente nelle previsioni di gara, e non può essere ex post ritagliato sulla scorta di una interpretazione sistematica delle stesse, che ne estenda la portata sino alla valutazione della “sufficienza” dei contenuti tecnici. In ogni caso, dalle allegazioni dell’appellante, emerge, che la maggior parte dei curricula, seppur con descrizioni di sintesi, riportava la casistica di chirurgia ortopedica trattata, nonché la qualifica svolta in termini di primo o secondo operatore. Elementi essenziali, idonei a fornire un idea del livello e dell’esperienza del medico, e comunque ben lontani dall’esser considerabili tanquam non esset rispetto a quanto richiesto dalla lex gara.

15/09/2017: NESSUNA ESCLUSIONE SE MANCANO LE FIRME SULL'OFFERTA, SE LA PATERNITA' DELL'ATTO E' CHIARA

Il TAR Lecce con la sentenza n. 1436/2017 ha confermato che la mancanza di alcune firme