CERCA GLI ARTICOLI

15/06/2018: L'ANAC DEMOLITA DAL TAR PIEMONTE, I CONSORZI STABILI NON HANNO VINCOLI PER I LAVORI IN OG2, OS2A e OS25

TAR PIEMONTE 483/18
La sentenza ha confermato quello che l'UNIONE DEI CONSORZI STABILI ITALIANI (UCSI) ha sempre sostenuto, il Consorzio Stabile non è obbligato ad indicare la consorziata qualificata per l'esecuzione dei lavori! Una battaglia è stata vinta! 





(...) che il modulo associativo del consorzio stabile, già previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed attualmente disciplinato dall’art. 45, comma 2 – lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate;

che, in forza di tale rapporto, era normativamente previsto che il consorzio stabile potesse giovarsi dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” desumibile dall’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, senza dover ricorrere all’avvalimento, cosicché il medesimo poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti di qualificazione con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, deponendo in tal senso anche l’art. 94 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013 n. 2563);


che, secondo l’orientamento tuttora prevalente in giurisprudenza e condiviso dal Collegio, l’operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili non è venuta meno con l’entrata in vigore del nuovo Codice, traendosi argomenti dall’art. 83, comma 2, e dall’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016,
che tuttora sancirebbero la vigenza del descritto principio, nelle more dell’adozione di specifiche disposizioni ministeriali su proposta dell’Autorità (cfr. TAR Lazio, sez. I-quater, 25 gennaio 2017 n. 1324; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2017 n. 3507);.................

che non può condividersi l’interpretazione adottata dall’Autorità nel parere di precontenzioso qui impugnato, secondo la quale “in tale specifico settore i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento”;

che, in contrario, il secondo comma dell’art. 146 dispone unicamente in ordine alla spendita dei certificati di esecuzione dei lavori per l’incremento della classifica di qualificazione SOA, da parte dell’impresa consorziata esecutrice, ma non modifica il regime di qualificazione dei consorzi stabili, nelle gare per l’affidamento di lavori su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico;

che identica previsione era già contenuta, per il settore speciale dei beni culturali, dall’art. 248, terzo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, sempre con esclusivo riguardo alla fase di esecuzione dell’appalto ed alla spendita dei lavori eseguiti (per le categorie OG2, OS2 e OS25), non imputabili al consorzio bensì all’impresa che li ha concretamente assunti;

che l’interpretazione suggerita dall’Autorità introdurrebbe per i consorzi stabili, in via surrettizia e senza un fondamento positivo, una speciale e più rigorosa modalità di qualificazione non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e delle regole generali dettate nei confronti dei consorzi di imprese, richiamate in blocco dall’art. 145, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016;

che la lettera d’invito approvata dal Comune di Vercelli richiedeva l’attestazione SOA per la categoria OG2, senza altro aggiungere in merito al possesso della qualificazione da parte di ciascuna delle imprese consorziate designate per l’esecuzione degli interventi di manutenzione;

che un siffatto obbligo non può farsi discendere dalle (minime) disposizioni del Capo III del Codice, nel dichiarato intento di garantire una migliore qualificazione degli appaltatori nel settore dei beni culturali, restando rimessa al legislatore la scelta di prescrivere l’indicazione, all’interno dei consorzi, di imprese esecutrici a loro volta qualificate in proprio secondo le categorie SOA e classifiche richieste dal bando di gara;

che, per quanto detto, è illegittima ed è annullata la decisione di escludere il ricorrente Consorzio “Il Nuovo Civ”, restando assorbite le ulteriori censure e la connessa domanda risarcitoria