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16/07/2018: L'IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA NON E' CAUSA DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

Tar Valle d’Aosta 13 luglio 2018, n. 36


Con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva si conclude la procedura in senso stretto, ovvero il procedimento amministrativo ad evidenza pubblica mediante il quale, con le garanzie partecipative a tutela della concorrenza, previste dal d.lgs 50/16, viene selezionato il contraente tra le imprese partecipanti.

In questa sede trova certamente diretta applicazione l’art. 80, d.lgs 50/16, che consente ed impone alla Stazione appaltante di escludere le imprese partecipanti in presenza dei presupposti analiticamente e tassativamente indicati dalla norma medesima.

Il provvedimento di esclusione in senso stretto, quindi, come si comprende anche dall’interpretazione dell’art. 120, comma 2 bis, d.lgs 104/10, può essere emesso solo nella prima fase, quella della gara, fino all’adozione dell’aggiudicazione definitiva.

Successivamente all’adozione di questo provvedimento, invece, l’esclusione in senso stretto e, quindi, la semplice e diretta applicazione dell’art. 80, d.lgs 50/16, non sono ammissibili, perché è lo stesso tenore letterale dell’art. 32, comma 8, d.lgs 50/16, ad escluderlo.

Al riguardo, <<divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto…>>.

Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, quindi, permane certamente il potere di autotutela in capo alla Pubblica amministrazione, ma solo nei limiti e in presenza degli stringenti presupposti delle norme che detto potere contemplano e, quindi, in particolare, degli artt. 21 quinquies e nonies, l. 241/90.