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19/07/2018: INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER IL GRADO DI PARENTELA

Tar Bari, sez. III, 16 luglio 2018, n. 1084 


Con riguardo specificamente alla rilevanza del rapporto di parentela, la prevalente giurisprudenza -OMISSIS-Icfr. Cons. Stato, Sez. III, -OMISSIS-.6.2015, n. 3174-OMISSIS-F, è orientata nel senso che “… i rapporti parentali, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a sostenere in via autono-OMISSIS- un’-OMISSIS- negativa, assumendo rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull’-OMISSIS- da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o amministratore della -OMISSIS-, ovvero quando risulti sussistente un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione inte-OMISSIS-orsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e a -OMISSIS-scherare l’-OMISSIS- nell’-OMISSIS- considerata …”.

Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2018, n. 971 ha ricostruito il quadro giurisprudenziale più recente in te-OMISSIS- di rilevanza del rapporto di parentela ai fini della adozione del provvedimento interdittivo:

«… Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, di cui sono stati poc’anzi richia-OMISSIS-ti i passaggi essenziali, quindi, la valutazione di -OMISSIS-Iconcreta ed attuale-OMISSIS-F esposizione della società appellante al pericolo di condizionamento -OMISSIS- è incentrata sulla sussistenza di legami/collegamenti tra i componenti della strut-OMISSIS-a societaria della società appellante e soggetti ritenuti appartenere alla -OMISSIS-, o comunque coinvolti in gravi episodi di rilevanza penale.

Tale dato esige quindi la ricognizione dei principi giurisprudenziali che, nel generale quadro interpretativo delineato dalla giurisprudenza dianzi menzionata, specificano le condizioni per attribuire rilevanza indiziaria a siffatti rapporti parentali.

Ebbene, secondo Consiglio di Stato, sez. III, n. 2590 del 30 -OMISSIS-ggio 2017, “il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla -OMISSIS- di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione -OMISSIS-Inon potendosi presumere in modo auto-OMISSIS-tico il condizionamento dell’-OMISSIS--OMISSIS-F, -OMISSIS- occorre che l’-OMISSIS- indichi -OMISSIS-Ioltre al rapporto di parentela-OMISSIS-F anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’-OMISSIS- ese-OMISSIS-itata da loro congiunti”.