CERCA GLI ARTICOLI

24/07/2018: IL CdS SU FALSA DICHIARAZIONE E INIBIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427


Dice infatti l’art. 38, comma 1-ter: « In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia ».


Si tratta dunque, è da evidenziare, di applicare una misura restrittiva che riguarda non il micro-mercato della singola gara e del figurato conseguente contratto, dove l’omissione è avvenuta (e rispetto alla quale già l’esclusione disposta dalla stazione appaltante ha raggiunto l’effetto impeditivo), bensì il ben più ampio mercato generale di tutte le gare per contratti pubblici, in atto o future e per quel certo stabilito tempo.


Il che è come dire che si incide sulla capacità settoriale di agire dell’impresa perché comunque presunta sospettabile di inaffidabilità morale in tema di gare pubbliche.


A ben vedere, è una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, non già – malgrado l’invalso uso del termine - una vera e propria “sanzione” e de praeterito (che si aggiunge a quella irrogata nella giusta sede penale): in quanto tale, è coerente e proporzionato – e condizione di legittimità della stessa misura - che l’ANAC, in relazione alle sue funzioni istituzionali, valuti in concreto i ponderati termini per cui, in forza dei fatti accertati correlati all’omissione e in genere alle finalità proprie degli appalti pubblici, l’impresa va collocata in condizione presuntiva di indegnità a competere per ottenere comunque commesse pubbliche.


Proprio perché è misura de futuro e in via generale, non si tratta della medesima valutazione che presiede all’omissione in sede di gara, dove opera l’automatismo escludente dell’art. 38, comma 1, lett. c); ma di distinta fattispecie, benché conseguenziale, cioè quella dell’art. 38, comma 1-ter. Nel primo caso le conseguenze dell’omissione sono relative a quella singola gara; nel secondo al mercato in generale delle gare pubbliche. E se alla luce del primo aspetto l’omissione comporta senz'altro l’esclusione dalla gara (es. Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 12 ottobre 2016, n. 4219), non è detto anche che alla luce del secondo debba sempre e comunque comportare l’iscrizione nel casellario informatico con le inerenti conseguenze escludenti.