(...) 10. Infine, non è rilevante che si sia verificata l'assoluzione in sede penale, per non aver commesso il fatto, del rappresentante legale del XXX e della consorziata Iter ai fini dell'emanazione del giudizio circa la sussistenza dell'elemento fiduciario di che tratta, poiché un conto è l’ammissibilità del concorrente valutato sotto il profilo dei suoi precedenti penali, un conto è la sua ammissibilità valutata in base alla lealtà, all’affidabilità e al fair play con la stazione appaltante, il cui corollario principale consiste nell’anzidetto obbligo dichiarativo che, se violato, costituisce autonoma causa di esclusione.
Peraltro, la circostanza che in sede penale non siano stati ritenuti sussistenti gli elementi per la configurabilità di reati non esclude il dato del rilevato inadempimento contrattuale riscontrato dal Comune di Taranto e dal Tribunale civile di Taranto con la sentenza n. 2417-2016.