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2° Focus sull'anticipazione del 10%

l'Art. 26ter della Legge n. 98 (anticipazione del prezzo) oltre all'obbligo di corrispondere all'appaltatore una anticipazione del 10% entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, recita anche "La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi, a norma dell'art. 1282 C.C."
Non si parla di questo provvedimento del Governo, ma sinceramente, credo che l'anticipazione e l'obbligo di corrispondere gli interessi in casi di ritardo sono una piccola vittoria per le imprese!

Danilo ESPOSITO

Art. 26ter della Legge n. 98 (anticipazione del prezzo)

Obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale - lavori - settore edilizia

Con la conversione in legge del “Decreto del fare”, è stata ripristinata l’anticipazione sui lavori, precedentemente vietata da una legge del 1997. Conseguentemente è stata reintegrata anche la polizza collegata.

Tra le novità legate al settore dell’edilizia, è stato ripristinato, sino al 31/12/2014 e solo per contratti relativi a lavori, l’obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.
Considerato quanto previsto all’art.140 c. 2 del Regolamento circa i tempi per l’erogazione dell’anticipazione, la documentazione tecnica probante da richiedere al Cliente sarà il verbale di consegna dei lavori. Resta ovviamente valida anche la lettera della Stazione appaltante che richiede al Cliente la presentazione della polizza per poter erogare l’anticipazione.