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Art. 26ter della Legge n. 98 (anticipazione del prezzo)

Obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale - lavori - settore edilizia

Con la conversione in legge del “Decreto del fare”, è stata ripristinata l’anticipazione sui lavori, precedentemente vietata da una legge del 1997. Conseguentemente è stata reintegrata anche la polizza collegata.

Tra le novità legate al settore dell’edilizia, è stato ripristinato, sino al 31/12/2014 e solo per contratti relativi a lavori, l’obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.
Considerato quanto previsto all’art.140 c. 2 del Regolamento circa i tempi per l’erogazione dell’anticipazione, la documentazione tecnica probante da richiedere al Cliente sarà il verbale di consegna dei lavori. Resta ovviamente valida anche la lettera della Stazione appaltante che richiede al Cliente la presentazione della polizza per poter erogare l’anticipazione.