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Nelle società con meno di 4 soci le verifiche scattano solo per chi ha almeno Il 50%

Con la pubblicazione della sentenza n. 24 del 06.11.2013 il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha stabilito che, per le società con meno di quattro soci, l’obbligo di dichiarazione relativo al possesso dei requisiti morali previsto dal codice degli appalti riguarda solo i soci titolari di una quota pari almeno al 50% del capitale.

“L’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c)  dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si  intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci  titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.”





Danilo ESPOSITO


Institore art. 2203 c.c e Art. 38

Il Codice Civile da all'Institore veri e propri poteri di amministrazione, quindi è in grado di impegnare la società verso terzi qualificandolo come amministratore di fatto. Orientamento confermato anche dal Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza n. 2118 del 17/04/2013, quindi lo stesso è tenuto a rendere in sede di gare le dichiarazioni ex art. 38 del Codice degli Appalti.

Danilo ESPOSITO