Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 92 del 20 gennaio scorso ha ribadito che:
"che la regola generale è che l’impresa fallita, come previsto anche in sede europea dall’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, non può partecipare alle pubbliche gare. A tale regola generale, l’art. 186 bis pone una serie di eccezioni, in presenza