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Il TAR Bolzano con la sentenza n. 354/2016 affronta la delicata questione della cooptazione, ribadendo ruolo e dichiarazioni da presentare da parte del'impresa cooptata.
............L’istituto della cooptazione è disciplinato dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207
del 2010, il quale così recita: “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in
raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 00264/2016 ha ribadito ancora una volta il ruolo della cooptata:
........................e dovendosi affermare che negli atti di gara la domanda di partecipazione della Milkorì Group S.r.l nella qualità di cooptata emerge senza ambiguità e dunque senza alcuna violazione delle prescrizioni del comma 5 dell’art. 95 del d.PR. n. 207 del 2010
La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.
Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.
Inoltre cosa essenziale, la cooptata al massimo può eseguire il 20% dell'appalto, ma solo se le classifiche possedute da quest'ultima coprono l'importo.
un esempio pratico:
Requisiti: OG2 V importo appalto 5.000.000,00 €
Concorrente X OG2 V
Cooptata Y OG3 I
la cooptata possedendo un attestato SOA con una sola categoria con una I classifica, può essere cooptata per un importo non superiore a 256.000 €, quindi prendendo l'esempio in questione, per questa gara d'appalto l'impresa Y può prendere parte per una percentuale massima del 5,12%.
****CON IL NUOVO CODICE 50/2016 LA COOPTAZIONE E' ANCORA IN VIGORE, INFATTI L'ART. 92 comma 5 DEL DPR 207/2010 NON E' STATO ABROGATO! 5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affida