........................e dovendosi affermare che negli atti di gara la domanda di partecipazione della Milkorì Group S.r.l nella qualità di cooptata emerge senza ambiguità e dunque senza alcuna violazione delle prescrizioni del comma 5 dell’art. 95 del d.PR. n. 207 del 2010.Quanto alla mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della cooptata, il Collegio aderisce a quella costante giurisprudenza che vede nella cooptazione una specifica tipologia attenuata di associazione, laddove il temperamento degli obblighi imposti all’impresa cooptata può infatti riferirsi al possesso dei requisiti speciali di partecipazione ed alla prestazione di garanzia (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2012 n. 5749), questa ultima già ritenuta non necessaria per le imprese cooptate nella vigenza dell’art. 95 comma 4 d.P.R. n. 554 del 1999 (Cons. Stato, V, 25 luglio 2006 n. 4655)..........
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21/02/2016: RUOLO DELLA COOPTATA
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 00264/2016 ha ribadito ancora una volta il ruolo della cooptata:
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