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16/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO: LA MANCANZA DEL SUBAPPALTATORE PUO' ESSERE SANATA

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Il Tar Sicilia con la sentenza 1040 del 29/04/2015 ha sancito che anche la mancanza del nominativo del del subappaltare può essere sanata con il soccorso istruttorio, come ritiene il TAR 
"Ciò premesso ritiene il Collegio, confermando sul punto quanto indicato in sede cautelare, anche dal giudice d’appello, che la disposizione in parola trovi applicazione anche per il caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, proprio in virtù del richiamo, di tenore ampliativo, effettuato dall’articolo 46, comma 1 ter, cit., che consente di utilizzare il soccorso istruttorio anche nell’ipotesi di carenze diverse da quelle afferenti i requisiti di ordine generale."

Danilo Esposito

Indicazione obbligatoria del subappaltatore - Consiglio di Stato 4405/2014

Consiglio di Stato Sez. II 28/08/2014 n.4405/2014
Necessità di indicazione del subappaltatore in sede di offerta
L'art. 118, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui vi sia il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione".
es. se in un appalto fosse presente una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, OG13 in III, e questa sarebbe pari al 20% dell'appalto, oggi con il disposto del c.s. in sede di offerta il concorrente deve obbligatoriamente inserire il nominativo e la documentazione del subappaltatore. Questa nuova disposizione non deve confondersi con la già esistente necessita di partecipare in ATI se l'azienda non possiede una categoria SIOS che supera il 15%, qui non parliamo di SIOS ma di categorie a qualificazione obbligatoria.
si riporta lo schema:
CATEGORIE SIOS (in mancanza, obbligo di ATI se supera il 15%):OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro in mancanza, obbligo di indicare il subappaltatore): OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12 , OG13, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35