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26/10/2016: PARERE CONSIGLIO DI STATO SULLE CATEGORIE SIOS

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Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto, sul cui schema è stato chiesto il parere, reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per

08/10/2016: LE SUPERSPECIALISTICHE PASSERANNO DA 13 A 15

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Le SIOS passeranno da 13 a 15, con l'inserimento delle categorie OS12B e OS32 (categoria entrata e uscita dalla lista più di una volta), questo è il parere del Consiglio di Stato n.a. 01677/2016.
Le categorie SIOS con il nuovo codice

16/01/2015 SIOS: POSSESSO SOLO DEL 70%

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Le categorie “super specializzate”, sono costituite da strutture, impianti e opere speciali elencate nel codice.
L’art. 37, comma 11 del Codice prevede espressamente che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali Strutture, Impianti e Opere Speciali (S.I.O.S.), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 comma 2, terzo periodo, ossia del trenta percento.
In riferimento alla menzionata previsione del codice, il settimo comma dell’art. 92 precisa che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie superspecialistiche per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Alla luce di quanto sopra esposto si rileva dunque che con riferimento alle riportate categorie super specializzate, di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, operi un divieto di subappalto oltre il limite del 30 % (al pari di quanto accade per la categoria prevalente) ed il concorrente partecipante alla procedura gara dovrà possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30 per cento) mentre il restante 30 percento potrà essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.


Il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del raggiungimento della qualificazione parziale del 70% nelle categorie SIOS.


Indicazione obbligatoria del subappaltatore - Consiglio di Stato 4405/2014

Consiglio di Stato Sez. II 28/08/2014 n.4405/2014
Necessità di indicazione del subappaltatore in sede di offerta
L'art. 118, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui vi sia il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione".
es. se in un appalto fosse presente una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, OG13 in III, e questa sarebbe pari al 20% dell'appalto, oggi con il disposto del c.s. in sede di offerta il concorrente deve obbligatoriamente inserire il nominativo e la documentazione del subappaltatore. Questa nuova disposizione non deve confondersi con la già esistente necessita di partecipare in ATI se l'azienda non possiede una categoria SIOS che supera il 15%, qui non parliamo di SIOS ma di categorie a qualificazione obbligatoria.
si riporta lo schema:
CATEGORIE SIOS (in mancanza, obbligo di ATI se supera il 15%):OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro in mancanza, obbligo di indicare il subappaltatore): OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12 , OG13, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35





02/05/2015 Nuove Categorie SIOS - Decreto del 24/04/2014

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 

Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.
(GU n.96 del 26-4-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, (*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l'altro, disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), nel quale è previsto che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche già individuate dall'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, può essere operata attraverso l'eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore complessità tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31, nonché delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di qualificazione è solo uno dei parametri che regola il funzionamento del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per quanto concerne le categorie cc.dd. "superspecialistiche", evidenti ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell'interesse pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'alveo delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate categorie afferiscono, nonché per il possibile impatto sulla salute pubblica e la pubblica incolumità di talune delle realizzazioni sussumibili nelle categorie in parola;
Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;
Decreta:
Art. 1 Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.

Art. 2. Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

Art. 3. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Roma, 24 aprile 2014
Ministro: Lupi
Danilo ESPOSITO