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22/11/2015: Proroga e rinnovo del contratto: l’ANAC dà i numeri. di A. VETRANO

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In un comunicato del Presidente dell’ANAC, vengono illustrati i risultati, a dir poco sorprendenti, di un indagine svolte sulle motivazioni nell’utilizzo degli istituti della proroga e del rinnovo del contratto.

L’indagine dell’autorità si è concentrata su un campione, significativo, di 39

08/11/2015: Mancanza del PASSOE: comporta l’esclusione? di A. Vetrano

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Con il parere di precontenzioso n. 165 del 07 ottobre 2015, l’Authority sui contratti pubblici torna sull’annosa questione circa la doverosità, o meno, dell’esclusione di un’impresa per la mancata presentazione del c.d. PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In particolare, la stazione appaltante richiedente ha evidenziato di non aver specificato

26/04/2015: AVCPASS: LA PRIMA, INTERESSANTE, GIURISPRUDENZA di A. Vetrano

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di Avv. Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

E’ ancora molto nebuloso il giudizio sul sistema AVCpass, il sistema che dal primo luglio 2014 (dopo svariati rinvii) avrebbe dovuto “semplificare” la verifica e comprova dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare d’appalto.

L’intenzione del presente, breve ed informale, scritto non è quella di indirizzare l’opinione pubblica dei colleghi (operatori della P.A. e, in generale, del diritto) verso la demonizzazione del sistema di cui sopra (che, ad onor del vero, se correttamente utilizzato, può anche risultare utile ed efficiente), ma è quella di offrire qualche “ancora” di salvezza e qualche “colpo” da tenere in canna (rectius nel cassetto) qualora dovessero inciampare qua e là nell’utilizzo di tale strumento.

Utile, al fine pocanzi indicato, è segnalare la sentenza del massimo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia, sentenza CGA del 26 gennaio 2015, n. 62, con la quale i togati confortano l’operato dei funzionari del Comune di Milazzo rei di aver annullato, in autotutela, gli atti di una procedura nella quale si erano riscontrate difficoltà operative dovute all’anomalo funzionamento del sistema AVCpass.

In sintesi, più di un concorrente alla procedura aperta si era doluto di un anomalo funzionamento del sistema AVCpass e della impossibilità di ottenere il PASSOE, nel silenzio dell’AVCP, che, seppur sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese alcun chiarimento. In conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante decise di annullare la procedura e rinnovarla, al fine di scongiurare contenziosi dovuti al mancato funzionamento del sistema AVCpass.

Sul punto il CGA Sicilia ha confermato che

il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato in prime cure, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della banca dati in parola. Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella ridetta motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico, al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara
Si segnala, poi, la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, che con la pronuncia n.663 del 23 marzo 2015, conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione del PASSOE sull’assunto che il bando prevedeva espressamente la comminatoria di esclusione per tale carenza e per il fatto che, non trattandosi di dichiarazioni, non era neppure applicabile l’istituto del neo soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06).

Chi scrive, è dell’opinione che tale seconda pronuncia vada solo citata al mero fine conoscitivo e divulgativo, ma la ritiene non condivisibile. Infatti, il soccorso istruttorio “rafforzato” prevede la possibilità di regolarizzare dichiarazioni ed elementi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06).

Inoltre, è doveroso sottolineare come anche l’ANAC imponga la richiesta (rectius, regolarizzazione) del PASSOE non presentato, ed inviti, tra le righe, ad escludere il concorrente solamente qualora, in esito alla persistente mancata presentazione del PASS, non sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass (come imposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06).

Alessandro Vetrano

COSTI DEL PERSONALE, ATTO TERZO: L’ULTIMA INTERPRETAZIONE. di Alessandro Vetrano

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da NordEstAppalti
Con la sentenza n. 32 del 12 Gennaio 2015, la Quinta sezione del Consiglio di Stato torna sulla vexata quaestio afferente l’applicabilità (rectius, #applicazione) della norma sul costo del personale.
I fatti agitati nella sentenza in commento muovo dalla prima versione della sfortunata previsione normativa di cui all’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotta per effetto dell’art. 4, comma 2, lett. i-bis) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e susseguentemente abrogata per effetto dell’art.44, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (norma, attualmente, riprodotta nell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e si incentrano sull’asserita violazione, da parte delle imprese concorrenti alla procedura, dell’obbligo di indicazione del ribasso al netto delle spese di cui all’anzidetta previsione (spese relative al costo del personale).
L’appellante contesta alla Stazione Appaltante la mancata corretta applicazione della disposizione in sede di valutazione dell’offerta economica, per non aver escluso dalla gara i concorrenti che avevano omesso tale deduzione.
A tal riguardo il massimo consesso della giustizia amministrativa, muovendo dalla sentenza di primo grado (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 150 del 25/01/2012), ha osservato che
Qualora si prediliga, come ritiene opportuno il Collegio, una lettura sostanziale della norma, la stessa deve considerarsi meramente impositiva dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Conseguentemente il ribasso offerto può essere giustificato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo ma tutelando al contempo il costo del personale
Il Collegio di Palazzo Spada evidenzia come l’interpretazione del giudice di prima istanza è identica nella sostanza a quella fornita dall’AVCP nel proprio Documento di Consultazione “Prime indicazioni: tassatività delle clausole di esclusione e costo del lavoro”, e ribadisce che tale indirizzo è persuasivo e condivisibile. Inoltre, osserva come la novella introduttiva della disposizione sul costo del personale non abbia modificato la disciplina contenuta nell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, la quale, solo con riferimento ai costi relativi alla sicurezza, espressamente dispone che gli stessi “devono essere specificamente indicati nell’offerta”.
L’assenza di una consimile previsione di tal tipo anche con riferimento ai costi del lavoro è circostanza che non può essere pretermessa nello scrutinio di legittimità degli atti impugnati, posto che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e che nella specie il legislatore ha – per l’appunto – taciuto.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, dalla sentenza in commento si possono ricavare i seguenti indirizzi operativi:
  • la normativa in questione NON impone l’indicazione separata, nel bando di gara, dei costi afferenti il personale;
  • la Stazione Appaltante, invero, può prevedere che tali costi siano indicati dal concorrente nella propria offerta economica;
  • il controllo può essere svolto durante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
  • in tale fase la Stazione Appaltante valuta che l’offerta presentata non nasconda eventuali ribassi sui costi del personale, i cui parametri di riferimento sono “i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

TAR: POSSIBILE NOMINARE 3 DISTINTE COMMISSIONI

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nordestappalti.it 

Interessante sentenza sulla possibilità, in una procedura ristretta, di nominare tre, distinte, commissioni: la prima per la fase di "prequalifica"; una seconda per la valutazione dell'offerta qualitativa (c.d. commissione giudicatrice); una terza per la verifica della documentazione amministrativa, l'offerta economica e la graduatoria provvisoria.

Parola d’ordine: semplificazione (Adunanza Plenaria del 30 Luglio 2014, n.16) di Alessandro Vetrano

Con la sentenza in oggetto, il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, segna un punto di flesso che potrebbe aprire uno spiraglio, concreto, verso la semplificazione della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto.
I fatti agitati nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2014, muovono dall’ordinanza di rimessione della III sezione del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, n. 2214, nella quale si richiedeva un chiarimento definitivo relativo alla “necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva depositata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di tutte le persone munite della rappresentanza legale della società che devono possedere i requisiti morali prescritti dalla predetta disposizione“.
Nel fornire la soluzione che appresso indicheremo, si evidenzia che la Plenaria ha ritenuto opportuno vagliare anche un’altra questione di diritto fondamentale, ovverosia la “tenuta” della mera dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice (e, cioè, senza l’indicazione delle singole cause ostative).
Riassumendo, la Plenaria in commento ha fornito delle indicazioni circa:
  1. - la genericità della dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice;
  2. - la mancata indicazione nominativa dei legali rappresentanti ai quali si riferiscono i requisiti di moralità personali.
Quanto alla prima questione, il massimo consesso chiarisce che <<Un’interpretazione delle dichiarazioni de quibus coerente con i principi di ragionevolezza, di buona fede e di conservazione degli effetti giuridici, impone, infatti, di riferire, di volta in volta, il contenuto delle stesse alla persona giuridica concorrente o alle persone fisiche munite, nell’ambito della compagine societaria, di poteri rappresentativi, a seconda del referente soggettivo all’uopo preso in considerazione nelle varie fattispecie di cui al paradigma normativo citato.>>
Quanto, invece, alla seconda questione, l’Adunanza ha ritenuto che <<mentre deve escludersi l’ammissibilità di dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili, deve, al contrario, giudicarsi consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorchè non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.
Aggiunge inoltre che <<In ordine, invece, alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiari falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell’affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, basti rilevare che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l’accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante implicano la sicura individuazione nella fattispecie considerata degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso>>.
Concludendo la Plenaria ci indica, con un lodevole sforzo ermeneutico,  la strada maestra verso la semplificazione delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, avendo considerato altresì l’imminente conversione in legge del D.L. 90, il cui art. 39 viene identificato quale “procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio” nonché come vero e proprio cambio di rotta nell’utilizzo di tale strumento e delle cause di esclusione in quanto, in seguito alla definitiva approvazione del Decreto legge 90, l’esclusione dalla procedura sarà inevitabilmente configurabile come <<sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie)>>.
Si riportano i principi di diritto affermati:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.