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La dichiarazione del direttore tecnico è obbligatoria per i soli soggetti preposti al settore operativo nel quale la commessa si iscrive.
Sul punto si segnala la recente sentenza n. 35 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 12 gennaio 2015 con la quale il Collegio ha precisato non solo che «i direttori tecnici tenuti a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sono solo quelli che rivestono tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive e non anche tutti i preposti tecnici a settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto» ma anche che «tale principio opera non solo nel caso di appalti di lavori pubblici, ma anche nel caso di appalti di servizi, atteso che anche in materia di servizi la posizione di direttore tecnico può trovare applicazione, nei congrui casi, ai fini della soggezione agli obblighi previsti dall'art. 38».