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Il servizio studi della Camera ha depositato le «Schede di lettura» sul Ddl delega appalti, in discussione presso la commissione Ambiente, in particolare gli esperti si soffermano sull'avvalimento, scrivendo:
Articolo 1, comma 1, lettera oo) (Revisione della disciplina in materia di avvalimento)
La lettera oo) prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento:
- nel rispetto dei princìpi dell'UE e di quelli
desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia;
desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia;
- imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara;
- rafforzando gli strumenti di verifica circa: - l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; - l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata;
- prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare.
Rispetto alla disciplina europea dell’avvalimento, che consente agli operatori economici di fare affidamento sulla capacità economica e finanziaria e sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti, tale criterio prevede che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e professionale. Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento.