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21/02/2016: IL TAR PUGLIA SU SOCCORSO ISTRUTTORIO RIFERITO AL SOPRALLUOGO


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Il TAR PUGLIA con la sentenza n. 00148/2016 ha sancito l'impossibilità di avvalersi del soccorso istruttorio riferito alla mancata effettuazione del sopralluogo 

........Ritiene questo Collegio che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce legittima causa di esclusione, avendo il suddetto adempimento carattere “essenziale” ed insostituibile ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 non sanabileex art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma inserito dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014) in quanto funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori, conoscenza necessaria al fine di una corretta e seria formulazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2014, n. 2572; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30 dicembre 2013, n. 11177; par. 2.2 della determina n. 1 dell’8.1.2015 dell’ANAC)....................................Né si tratta di irregolarità dell’offerta sanabile ai sensi del novellato art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 poiché nel caso di specie viene in rilievo una offerta ab origine non seria in quanto non preceduta dal sopralluogo. Consentire in via postuma il sopralluogo e quindi la produzione dell’attestato di sopralluogo non varrebbe a trasformare in seria un’offerta che originariamente tale non era, proprio per via della mancanza di tale adempimento essenziale...........................