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21/05/2016: ATI, CESSIONE D'AZIENDA

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Il TAR Trento con la sentenza n. 00191/2016 ha cosi deciso in merito alla cessione d'azienda di un aprtecipante in ATI

"...............3.1.1. Ebbene, si può escludere che il coacervo di situazioni giuridicamente rilevanti, elencato dalle parti contraenti, possa essere qualificato, almeno ai fini di cui alla disciplina pubblicistica sulla partecipazione alle gare d’appalto, come ramo d’azienda: e certamente la stazione appaltante poteva facilmente appurarlo, non essendo evidentemente vincolata dalla qualificazione giuridica data dalle parti alla cessione, anche se formalizzata in un rogito notarile.

3.1.2. Invero, come già prima esposto, il principio generale fissato dall’ordinamento è quello dell’immutabilità dei raggruppamenti dopo la presentazione dell’offerta (art. 37, IX comma cit.), principio il quale trova, nel successivo art. 51, una deroga affatto parziale e limitata, poiché l’imprenditore subentrante, secondo quanto la disposizione stabilisce, deve possedere, nel complesso, gli stessi requisiti del subentrato.

3.1.3. Ciò appare, del resto, del tutto giustificato: la struttura aziendale di cui l’originario partecipante disponeva, costituiva, comunque, un elemento connotativo, suo e dell’intero raggruppamento cui partecipava, influendo così, anche solo indirettamente, sugli apprezzamenti e sui giudizi svolti dall’organo tecnico durante la gara.

3.1.4. Così, proprio per garantire l’equivalenza tra il raggruppamento che ha chiesto di partecipare alla gara, e il potenziale aggiudicatario, ciascuna organizzazione aziendale, destinata a concorrere, quale parte del raggruppamento, all’attuazione della prestazione contrattuale con specifici compiti, dovrà persistere nel raggruppamento anche dopo che la sua cessione sia stata effettuata.

3.1.5. In altre parole, la variazione soggettiva del titolare dell’azienda (o di un suo ramo, come coerente complesso di beni organizzati) consente al raggruppamento di continuare a partecipare alla procedura solo se ciò non comporti un’alterazione significativa del complesso organizzato di beni riferibile a quel titolare, e destinato alla prestazione contrattuale; e, naturalmente, ciò vale in particolare se i beni già aziendali ceduti non siano più riconducibili a un’organizzazione produttiva unitaria."