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21/05/2016: LETT. F ART. 38, L'ERRORE GRAVE NON RIGUARDA SOLO L'ENTE CHE HA BANDITO LA GARA

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Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale con la sentenza n.01766/2016 ha dichiarato che la Lett. F dell'art. 38 non non riguarda solo le ipotesi di errore verso la stazione appaltante che ha indetto la gara, ma in generale con qualsiasi altro ente.

".............................15.2.2. In linea di diritto, ritiene il Collegio, in adesione all’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul requisito dell’assenza di un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. f), ultima parte, d.lgs. n. 163 del 2006 –, e sui correlati obblighi dichiarativi, che tale ipotesi non possa essere limitata ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara, fondandosi la causa di esclusione in esame sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che le imprese concorrenti, in linea con l’onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. St., Sez. VI; 10 maggio 2007, n. 2245; Cons. St. Sez. III, n. 2289 del 2014; Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).

15.2.3. Applicando tale principio di diritto alla fattispecie sub iudice, la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 12 d.lgs. n. 157 del 1995 imposta dalla lettera di invito, quale effettuata dalla concorrente XX, deve qualificarsi non conforme a verità e, per le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi sussistente la causa di esclusione in esame, con la conseguenza che l’originaria ricorrente XXdoveva essere estromessa dalla gara..................."