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Il Consiglio di Stato sez. 5° con la sentenza 2095/2016 ha dichiarato causa di esclusione l'indicazione di un Archiotetto come Direttore dei Lavori di un lavoro in OG6
Il r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante il regolamento delle professioni di architetto e di ingegnere esclude per via degli artt. 51 e 54 comma 3
senza dubbi interpretativi la possibilità che un architetto possa, in luogo di un ingegnere, condurre i lavori relativi ad opere idrauliche: e la Promotec s.r.l. aveva indicato l’architetto Franco Zaccaro, proprio amministratore unico e direttore tecnico, quale direttore dei lavori di sistemazione della rete idrica di Arienzo per cui è controversia.
Per le considerazioni suesposte i due appelli riuniti devono essere raccolti per quanto concerne la revoca dell’aggiudicazione definitiva, mentre va altresì accolto l’appello di Aurea Soc. Coop. avverso quest’ultima in quanto affidata alla Promotec s.r.l..