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Previste modiche all’art. 105 del Codice in materia di subappalto, in particolare, si chiarisce che il
limite del 30% è da riferirsi all’importo della lavorazione prevalente e non al valore complessivo dei lavori (come avveniva prima della riforma).
Inoltre, viene eliminato l’obbligo per i concorrenti di indicare già in fase di presentazione dell’offerta almeno 3 subappaltatori, prevedendo che i nominativi potranno essere dichiarati al momento della stipula del contratto.
Viene soppresso anche l’obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.