Se venisse confermato il nuovo comma 1bis dell'art. 59 del 50/16 che recita:
"Le stazioni appaltanti possono
ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori
e della progettazione esecutiva sulla base del
progetto definitivo dell’amministrazione
aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento
tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto
all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso
di affidamento dei lavori mediante procedura di
partenariato per l’innovazione o di dialogo
competitivo" riporterebbe in voga l'appalto integrato"
si ritornerebbe all'appalto integrato, dato che sostanzialmente il comma riproduce la
previsione stralciata dall’attuale articolo 28 del
codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano
ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e
della progettazione esecutiva sulla base del progetto
definitivo nei casi in cui l’elemento tecnologico o
innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto
all’importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre
tiene conto del criterio di delega contenuto nella
lettera oo) della relativa legge delega, che prevede
l’alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo.
Il comma 1-ter dello stesso art. 59, invece, prevede che le stazioni
appaltanti possono ricorrere all’affidamento
dell’esecuzione di lavori o della progettazione
esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice,
prevedendo che in tali casi i contratti debbano
riportare l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta
giorni dall’affidamento.
1-ter. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori
o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori, sulla base del progetto definitivo quanto ricorrano i presupposti di urgenza di cui
all’articolo 63. In tali casi i contratti riportano
l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni
dall’affidamento.