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17/02/2017: WELCOMEBACK APPALTO INTEGRATO!

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Se venisse confermato il nuovo comma 1bis dell'art. 59 del 50/16 che recita:

"Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo" riporterebbe in voga l'appalto integrato" 
si ritornerebbe all'appalto integrato, dato che sostanzialmente il comma riproduce la previsione stralciata dall’attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l’alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo.


Il comma 1-ter dello stesso art. 59, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento.

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo quanto ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63. In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento.