Tutte le imprese hanno richiesto la modifica al codice con il ritorno all'utilizzo dell'ultimo decennio
per qualificarsi in SOA, battaglia vinta, infatti il correttivo prevede questa possibilità:
Art. 84 b) il possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attività documentabile
è quello relativo al decennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni
appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono
detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti
L’articolo 34 dello schema di decreto introduce
modifiche all’articolo 84 “Sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” del
codice. In particolare, alla lettera a) viene modificato
il comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini
dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecniche e professionali, da
parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA per il conseguimento della qualificazione.