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21/09/2017: ALCUNI ASPETTI DEL TAGLIO DELLE ALI CHIARITI DALL'ADUNANZA PLENARIA

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza n. 5/2017 ha ribadito che due offerte uguali devono
essere valutate insieme nel calcolo delle ali.



..............................11. In base a quanto sin qui esposto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto, che corrispondono ai (due) quesiti articolati nell’ambito dell’ordinanza di rimessione:

1) il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse;

2) il secondo periodo del comma 1 del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.

12. Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto in quanto correttamente la stazione appaltante ha proceduto a rideterminare le medie di gara, avendo ritenuto che le due concorrenti che avevano offerto un identico ribasso del 39,999 per cento andassero considerate, ai fini della più volte richiamata disciplina, quale ‘offerta unitaria’.

13. Il Collegio ritiene invece di rimettere alla Sezione rimettente l’esame puntuale del secondo motivo di ricorso, con il quale la Cinquegrana Costruzioni ha lamentato sotto diversi profili l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della Leopoldo Castelli s.p.a. in ragione della lamentata illegittimità della procedura di gara.

14. Per le ragioni esposte l’Adunanza plenaria, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il primo motivo di appello e rimette per il resto la questione alla Sezione rimettente.

Spese al definitivo.