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11/10/2017: SE L'ENTE NON PUBBLICA LA LISTA DEGLI AMMESSI, IL TERMINE PER IL RICORSO SI ALLUNGA

Il TAR Molise con la sentenza n. 280/2017 ha chiarito la tempistica per impugnare l'ammissione del concorrente se non viene pubblicata la lista dei concorrenti.



In ogni caso il provvedimento di ammissione non risulta pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante, come invece prescritto, al fine del decorso del termine breve di impugnazione, dal menzionato disposto normativo.

Questo TAR ha, al riguardo, di recente ribadito con sentenza n.150 del 28 aprile 2017 (in senso analogo cfr. Tar Napoli, sez. I, 29 maggio 2017, n. 2843 contra Tar Toscana, sez. I, 18 aprile 2017, n. 582) che “La nuova regola del consolidamento dell'ammissione che deriva dalla mancata impugnazione tempestiva della stessa trova il proprio bilanciamento nel sistema nella necessaria pubblicità degli atti di gara (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Comm. Speciale, Parere, 30 marzo 2017, n. 782), occorrendo che ai candidati sia garantito il pieno e tempestivo accesso alla documentazione, non potendo altrimenti decorrere il termine per impugnare un atto (l'ammissione di un altro operatore) privo di diretta lesività e la cui piena conoscenza postula la verifica dei presupposti su cui si fonda. Ciò a differenza di quanto avviene secondo la regola ordinaria in cui la semplice conoscenza del provvedimento giustifica l'immediato decorso del termine di impugnazione, in quanto il destinatario è posto in grado fin da subito di apprezzarne la lesività.

Nel caso di specie, tuttavia, non è eccepito, né tampoco provato che sia avvenuta la prescritta pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, di guisa che diventa tecnicamente ricevibile e ammissibile, sotto il profilo della tempestività, il ricorso che impugni l'atto di ammissione alla gara della ditta aggiudicataria (all'esito della valutazione dei requisiti), unitamente, come nel caso di specie, all'aggiudicazione della medesima, stante la stretta connessione tra i due atti e in applicazione del principio della cumulabilità delle domande, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre dall'aggiudicazione e non dall'ammissione (cfr.: TAR Molise, 30 novembre 2016, n. 499)”.