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26/03/2018: ANOMALIA DELL'OFFERTA, CENSURE SUL COSTO DEL LAVORO

Consiglio di Stato 1772/2018


..........................Naturalmente, ciò consentiva ogni contestazione in ordine all’effettiva esaustività e consistenza delle giustificazioni prospettate. Deve tuttavia ritenersi che, al riguardo, la ricorrente in primo grado non avesse dedotto censure utili ad inficiare le valutazioni del RUP, considerato che: 

(a) le tabelle ministeriali, secondo la consolidata giurisprudenza applicativa del d.lgs. 163/2006, costituiscono soltanto un parametro rispetto al quale le imprese possono motivatamente giustificare, sulla base delle caratteristiche e performance aziendali, valori di costo medi più bassi; 
(b) il trattamento riconosciuto in precedenza da altro gestore non può assumere alcuna rilevanza dirimente, essendo diverse l’impresa e, conseguentemente, le condizioni organizzative ed operative di svolgimento del servizio (oltre che, al netto dell’eventuale passaggio di cantiere, il personale impiegato); 
(c) il mancato rispetto dei minimi sindacali potrebbe effettivamente costituire causa di esclusione, ma non era stato dedotto dalla ricorrente in primo grado (e, per la verità, non risulta univocamente dedotto nemmeno in appello, ma soltanto sapientemente accostato alle censure).

L’ordine di censure in esame si risolve, quindi, nella contestazione di un profilo di discontinuità procedimentale di tipo formale, sganciata da un effettivo parametro di legittimità.