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21/05/2016: LETT. F ART. 38, L'ERRORE GRAVE NON RIGUARDA SOLO L'ENTE CHE HA BANDITO LA GARA

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Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale con la sentenza n.01766/2016 ha dichiarato che la Lett. F dell'art. 38 non non riguarda solo le ipotesi di errore verso la stazione appaltante che ha indetto la gara, ma in generale con qualsiasi altro ente.

".............................15.2.2. In linea di diritto, ritiene il Collegio, in adesione all’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul requisito dell’assenza di un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, di cui all’art. 12,

TAR LAZIO: ERRORE PROFESSIONALE LETT. F DELL'ART. 38

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"E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che, in sede di domanda di partecipazione alla gara stessa, ha omesso di dichiarare di essere stata destinataria di un provvedimento di decadenza, ex art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 2006, adottato in precedenza da un’altra P.A.."

il TAR Lazio, con sentenza n. 165/2015 che ha precisato come la disposizione dell’art. 38 «demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale; l’impresa partecipante alla gara deve pertanto presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità, salva la possibilità per l’impresa stessa di impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata.» 

Danilo Esposito