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DICHIARAZIONE ART. 38 IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOGGETTI

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Una dichiarazione generica del tipo:
«Il sottoscritto X, rappresentante legale del concorrente Y, dichiara che per tutti i soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, riconducibili a questa impresa, alle imprese Y1, Y2, Y3 mandanti del raggruppamento e all’impresa ausiliaria Z, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al citato articolo 38»

 è  perfettamente  ammissibile  e,  se  sono individuate le  imprese  citate,  non  è  né  necessario  né  possibile  il  soccorso istruttorio

La Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31 luglio 2014, n. 16,  afferma in relazione alla normativa previgente:
«a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio».



ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SANABILI CON SANZIONE, SECONDO L'ASMECOMM

Se un  concorrente partecipa ad una gara e commette delle irregolarità che incidono sull’economia  della procedura, comportano cioè una perdita di tempo alla Pubblica Amministrazione, tale  comportamento è passibile di un’ammenda, a prescindere dal fatto che il concorrente invitato a  regolarizzare i propri documenti decida di farlo o meno

ASMEL, sistema di committenza pubblica, ha definito la casistica più ricorrente, con l'individuazione degli elementi e delle dichiarazioni sanabili, per le quali va disposta obbligatoriamente la sanzione prevista dall'art. 38, comma 2-bis a prescindere dalla regolarizzazione da parte della Ditta e le ipotesi di carenza del requisito sostanziale che comporta la non sanabilità. 

CASISTICA OPERATIVA.

Dichiarazione falsa: non sanabile.  
Dichiarazione carente: sanabile.  
Mancata sottoscrizione: sanabile.  
Assenza dichiarazione: sanabile.  
Assenza Attestati SOA:sanabile. 
Assenza Referenze: sanabile. 
Assenza Contributo AVCP: sanabile.  
Assenza PassOE: sanabile.  
Assenza Certificazione Qualità: sanabile.  
Assenza di Garanzia: non sanabile
Insufficienza Garanzia: sanabile
Assenza del Contratto di Avvalimento e delle Dichiarazioni di impegno della Ditta Ausiliaria e Ausiliata: non sanabile
Assenza del Contratto di Avvalimento o delle Dichiarazioni di impegno della Ditta Ausiliaria e Ausiliata: sanabile.  
Genericità dell'oggetto del Contratto di Avvalimento: sanabile
Assenza Offerta Tecnica: non sanabile.  
Assenza Documento dell'Offerta Tecnica:sanabile.  
Assenza Sottoscrizione/i dell'Offerta Tecnica:  sanabile.  
Assenza Offerta Economica: non sanabile.  
Assenza Documento a corredo dell'Offerta Economica, se incide sulla segretezza: non sanabile.     
Assenza Offerta Tempo: non sanabile
Assenza Documento a corredo dell'Offerta Tempo, se incide sulla segretezza: non sanabile.