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08/11/2015: ADUNANZA PLENARIA SU ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI!

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Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 02/11/2015 ha chiarito molti aspetti interpretativi in merito ai costi di sicurezza aziendali, la sentenza recita:

A tale problema occorre offrire una risposta negativa, in quanto con la medesima decisione dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale

26/04/2015 AVVALIMENTO: NO ALL'ATI COSTITUENDA

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 L'Avcp (ora ANAC) con il  parere N. 150 del 27/9/2012 ha chiarito che non è possibile che un ATI orizzontale costituenda si avvalga di un unica ausiliaria, nello specifico del parere ".......Al riguardo si richiama la determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (Avvalimento nelle procedure di gara) con la quale l’Autorità, a proposito dei raggruppamenti temporanei di imprese, ha specificato che l’art. 49, comma 1 del Codice, che richiama espressamente il “raggruppato”, nell’ambito di coloro che possono utilizzare l’avvalimento, deve essere interpretato nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Ciò significa sostanzialmente che per “concorrente, singolo o consorziato o raggruppato”, ai sensi del comma 1 del cit. art. 49, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I. e non l’R.T.I. nel suo complesso.......... poiché il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, non è possibile che il raggruppamento si avvalga unitariamente di una sola ausiliaria, dovendo ciascuna impresa partecipante all’ATI, singolarmente intesa, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento."


29/03/2015 ACCESSO AGLI ATTI: NON POSSIBILE SE L'AZIENDA NON HA IMPUGNATO L'ESCLUSIONE

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.  
Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.

Ne consegue, conclude il Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa dalla gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.

fonte: il quotidiano della P.A.