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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con
la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina dettata
dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a
regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli
atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione
dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato
all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle
coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.
Nel codice dei contratti l’accesso
è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella
contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più
ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della
posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola
dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito di tale
codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il
riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto
espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.
Ne consegue, conclude il Consiglio
di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime cure ha
ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte
le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa dalla
gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi
ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più
sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un
interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.
fonte: il quotidiano della P.A.