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16/01/2015 SIOS: POSSESSO SOLO DEL 70%

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Le categorie “super specializzate”, sono costituite da strutture, impianti e opere speciali elencate nel codice.
L’art. 37, comma 11 del Codice prevede espressamente che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali Strutture, Impianti e Opere Speciali (S.I.O.S.), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 comma 2, terzo periodo, ossia del trenta percento.
In riferimento alla menzionata previsione del codice, il settimo comma dell’art. 92 precisa che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie superspecialistiche per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Alla luce di quanto sopra esposto si rileva dunque che con riferimento alle riportate categorie super specializzate, di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, operi un divieto di subappalto oltre il limite del 30 % (al pari di quanto accade per la categoria prevalente) ed il concorrente partecipante alla procedura gara dovrà possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30 per cento) mentre il restante 30 percento potrà essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.


Il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del raggiungimento della qualificazione parziale del 70% nelle categorie SIOS.