CERCA GLI ARTICOLI

AVCP NUOVO REGOLAMENTO PRECONTENSIOSO


E’ stato approvato il 24 febbraio scorso dal Consiglio dell’Avcp il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014. L’atto è in attesa di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.
Le principali novità introdotte riguardano:
    - L’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
    - La possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
    - La possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
    - La possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
    - Previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
    - Disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.
fonte:AVCP

PROROGA AVCPass: ufficiale il differimento al 01/07/2014

Contributo di Alessandro Vetrano su www.nordestappalti.it 
Approvata al Senato la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Arriva nella giornata odierna l’ufficialità del differimento dell’obbligo di utilizzo del sistema AVCPass, contenuta nel nuovo comma 15-ter aggiunto all’art. 7 del d.l. convertito.
Questo il testo ultimo dell’emendamento approvato:
<<15-ter. Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.>>
Fonte: Alessandro Vetrano http://www.nordestappalti.it/archives/1287 





Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Ecco tutte le modifiche apportate al codice dei contratti dalla L. 9/2014

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)

a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 207.000 euro,

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)



Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 1924, 25217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

 Danilo ESPOSITO 




Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti, in giornata un focus.

Danilo ESPOSITO

Impugnazione, 30 giorni dalla data di esclusione in seduta pubblica

Contributo Alessandro Vetrano:
La presenza in seduta pubblica di un rappresentante della società che viene esclusa in tale seduta, determina, ai sensi della giurisprudenza (CDS, sez. V, n. 6824/2013), la piena conoscenza dell'atto lesivo e pertanto la relativa impugnazione deve proporsi entro i successivi 30 giorni.
Ad aderire al citato filone giurisprudenziale è il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza breve n. 48 del 10/02/2014.



***MADE Appalti consiglia Geom. Pasquale De Filippo - preparazione gare d'appalto da 35€***

***Geom. Pasquale DE FILIPPO - ASSISTENZA IN APPALTI PUBBLICI E PRIVATI - preparazione gare d'appalto da 35€ e avvalimento 65€, CONSULENZA SUL TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - per contatti mail pasqualedfl@gmail.com Tel. 081.3658415 Cell. 334.1867092***


AVVALIMENTO PLURIMO - Corte di Giustizia Europea

La sentenza della Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12 cambia il quadro normativo interno e, conseguentemente, il quadro giurisprudenziale.

Questa la massima della sentenza:
Gli art. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'art. 44, par. 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese (la Corte si è così pronunciata in merito ad una controversia relativa all'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura di aggiudicazione di appalto di lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada provinciale; il raggruppamento temporaneo d'imprese era stato escluso dalla gara d'appalto in considerazione del divieto generale di avvalimento plurimo all'interno della medesima categoria di qualificazione, ai sensi dell'art. 49, sesto comma, d.lg. n. 163/2006)”.

TAR PUGLIA Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”


Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990.

"In secondo luogo, quand’anche la documentazione presentata dalla ricorrente a corredo dell’istanza possa in qualche misura ritenersi incompleta – la qual cosa non risulta in alcun modo esplicitata nell’atto impugnato – l’amministrazione aveva il dovere di attivare il c.d. soccorso istruttorio, chiedendo espressamente alla ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria in vista delle proprie, future determinazioni.
Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la ricorrente aveva indicato nell’istanza, alla voce riguardante la durata della concessione, un termine superiore ai 12 mesi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione. Ciò in quanto, in disparte il rilievo per il quale il privato non è tenuto a conoscere atti interni alle varie amministrazioni, il Comune, in presenza di istanza per altri versi completa e meritevole di accoglimento, ben avrebbe potuto, in ossequio al principio di proporzionalità, circoscrivere il termine di efficacia a quello di 12 mesi, e non invece, adottare la soluzione, ingiustificatamente più gravatoria, del rigetto dell’istanza.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

OG11 》OS30


Parere AVCP 84 del 2012

Il CONSIGLIO ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

- il Comune di Erice, nell’ambito della procedura di gara soggetta alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 207 del 2010, abbia illegittimamente escluso la Pinto Vraca S.r.l., per avere quest’ultima fatto valere l’attestazione SOA per la categoria generale OG11, in luogo della categoria speciale OS28 prevista dal bando.

Danilo ESPOSITO

Il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati in materia di interdittiva antimafia tipica

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra le tante n. 4663 del 3 settembre 2012, n. 1068 del 23 febbraio 2012) ribadita nella sentenza in esame: l'interdittiva prefettizia antimafia cd. interdittiva antimafia tipica, prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 5.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 6 febbraio 2014 22:15 - www.gazzettaamministrativa.it

Determina 1/2014 AVCP

La 1° determina del 2014 tratta dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare, in una Determinazione nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163), l’Autorità ha riesaminato la materia - già affrontata con la Determinazione n. 5 del 2009 - con una nuova Determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

Capitolato Speciale Prestazionale


SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
L’oggetto della gara qui in controversia (bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n. 326672 del 17.12.2008), autorizzato con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. n. 168272 del 12.12.2008, consiste in un appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica presso il serbatoio del Parco del Marchese in agro di Laterza (TA), mediante procedura aperta, a sensi dell’art. 220 del codice dei contratti e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice.
Nel corso delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche, l’odierno appellante era dichiarato escluso dalla gara (nota raccomandata prot. n. 53012 del 22.4.2009) poiché non aveva prodotto l’asseverazione dei progettisti sulla rispondenza del progetto definitivo a tutte le norme applicabili all’intervento, da elencare nella stessa dichiarazione, nonché la dichiarazione con la quale i progettisti assicurano che il progetto abbia tutti i requisiti necessari per la validazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 554/99.
Il Collegio osserva che l’art. 9, comma 7, del Capitolato Speciale prestazionale, prevedeva che “il progetto definitivo dovrà essere asseverato dai progettisti come rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all’intervento. I progettisti concluderanno tale dichiarazione assicurando che il progetto abbia tutti i requisiti necessari perla validazione prevista dall’art. 47 del d.p.r. n. 554/99. In assenza di tale asseveramento si procederà all’automatica esclusione dell’offerta dalla gara”; inoltre, il Collegio rileva che il par. 5 del disciplinare di gara (Parte Prima) prescrive espressamente tra le cause di esclusione che “sono escluse dopo l’apertura della busta interna B contenente l’offerta tecnica, le offerte: …d. 1) il cui progetto sia in contrasto con le linee guida previste dal Capitolato speciale prestazionale oppure presenti proposte di variante eccedente i limiti o in violazione dei vincoli previsti dallo stesso Capitolato speciale; d2) il cui progetto sia incompleto dei uno o più di uno dei documenti o delle condizioni previste dal d.p.r. n. 554 del 1999 in relazione al livello progettuale richiesto, previsti dal Capitolato speciale prestazionale o dal presente disciplinare di gara”.
Peraltro, tali circostanze emergevano per implicito, con chiaro riferimento, nello stesso bando al punto VI.3, lett. b).
Come è noto, per conforme giurisprudenza di questo Consiglio, l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4980).
Da tale premessa, deriva, quale diretto corollario, la regola secondo la quale solo in caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli atti che regolano i rapporti tra cittadini e Amministrazione può ammettersi una lettura idonea a tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede, non potendo generalmente addebitarsi al cittadino un onere di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione mediante complesse indagini ermeneutiche ed integrative.
Nel caso di specie, tali clausole erano chiare nel loro significato letterale e sistematico nel sancire l’esclusione oggetto qui di controversia; peraltro, si deve evidenziare che, ove fosse da considerarsi valida un’offerta senza tale asseveramento, che determina dei costi maggiori proprio in relazione a tale impegno assunto, si violerebbe la par condicio dei concorrenti.
Il disciplinare, pertanto prevedeva inequivocabilmente quale cause di esclusione, al punto 5, il mancato rispetto delle linee guida per la progettazione prescritte dal Capitolato prestazionale, lett. d. 1) e la mancanza di uno o più d’uno dei documenti previsti dal capitolato prestazionale (cit. art.9, punto 7), così legittimando l’esclusione disposta dall’Amministrazione.
Deve inoltre precisarsi che il capitolato prestazionale, pur finalizzato a determinare l’assetto negoziale ed esecutivo dell’opera appaltata, si riferisce inequivocabilmente all’offerta, in quanto indica specificatamente i requisiti di ammissibilità del progetto definitivo da allegare all’offerta medesima, non potendo tale adempimento costituire un aspetto della fase esecutiva del contratto.
In via generale, peraltro, è noto che le verifiche che devono essere effettuate su un progetto in gara devono, ovviamente, rispondere ad uno specifico ed oggettivo interesse dell’Amministrazione; in particolare, con riguardo al progetto definitivo, non solo le verifiche devono riguardare la documentazione espressamente stabilita all’art. 93, comma 4, del Codice, ma devono anche controllare che esso sia stato redatto nel rispetto delle esigenze, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione nell’esercizio della sua potestà discrezionale.
La descritta clausola di cui all’art. 9, comma 7, del capitolato speciale, relativamente all’asseveramento dei progettisti sulla rispondenza del progetto al disposto di cui all’art. 47 del D.P.R n, 554-99, rientra a pieno titolo in tale potestà discrezionale della stazione appaltante che può prevedere negli atti di gara un onere documentale a carico delle ditte concorrenti e a pena di esclusione ulteriore rispetto alle disposizioni vigenti in materia, purché detto onere sia ragionevole.
La suddetta prescrizione appare del tutto adeguata all’effettivo controllo che ha inteso effettuare la stazione appaltante.
Infatti, l’inosservanza delle prescrizioni del capitolato speciale prestazionale in ordine alla documentazione (asseverazione dei progettisti) da allegare all’offerta tecnica (progetto definitivo), implica l’esclusione dalla gara in quanto si tratta di prescrizione rispondente ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante: speditezza dell’azione amministrativa e del buon funzionamento dell’operato dell’apparato organizzativo chiamato a verificare la rispondenza degli elaborati del progetto definitivo prescelto ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 163/06 e la loro conformità alla normativa vigente.
Inoltre, con tale prescrizione la stazione appaltante ha evidentemente inteso tutelarsi nei confronti degli autori del progetto nell’eventualità in cui, nonostante il rilascio della dichiarazione di asseverazione, dopo la conclusione del procedimento amministrativo si renda necessario apportare al progetto prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti, al fine di eliminare gli errori o le omissioni della progettazione.
L’asseverazione del progetto definitivo richiesto in gara è, quindi, finalizzato all’accelerazione del procedimento di validazione ex art. 47 D.P.R. 554-99 che costituisce fase necessaria e prodromica all’affidamento dei lavori, cui non può prescindersi, atteso che il procedimento di D.I.A., cui si riferisce l’appellante presuppone invece il già avvenuto affidamento dei lavori; pertanto, la relativa disciplina sull’asseverazione del progetto opera su di un piano logico-temporale e regolamentare non sovrapponibile a quello in esame.
In sostanza, la validazione operata dalla stazione appaltante e il controllo sul progetto definitivo effettuato dal Comune nel procedimento di D.I.A., non possono essere assimilati dato che presentano un diverso campo d’applicazione.
Infine, non può neppure ipotizzarsi un contrasto tra le la lex specialis e il capitolato prestazionale, atteso che, come detto, le norme del medesimo capitolato sono richiamate ad integrazione del disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse è sanzionato con la esclusione (punto 5, d. 1. e .d.2)
Né può assumere rilievo, come invece ritiene l’appellante, il principio ermeneutico del favor partecipationis che conduce a preferire la partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell’interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte, poiché tale principio è applicabile solo quando sussista un’effettiva incertezza interpretativa delle clausole e che si tratti di adempimenti di carattere meramente formale, mentre nella fattispecie in esame la prescritta produzione documentale attiene al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica quale elemento appunto sostanziale del progetto proposto, oggetto, come già sottolineato, di clausole prive di ambiguità.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.




Dal 23/01 è possibile la Compensazione crediti/debiti vs lo Stato

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 recante "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario". I soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. Tale compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

Danilo ESPOSITO

Costo medio orario dipendenti

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il costo medio orario riferito a ciascun livello retributivo, recato dalle periodiche tabelle ministeriali, indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo. Sentenza 13.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 15 dicembre 2013 12:51 - www.gazzettaamministrativa.it

Danilo ESPOSITO

CONTATTACI!

Ciao se vuoi confrontarti direttamente con me contattami!!

0039.3922280224
rag.daniloesposito@gmail.com


Inoltre puoi seguirci su FacebookTwitter e Linkedin!! non ci facciamo mancare nulla :)

Danilo ESPOSITO