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Con il Comunicato del
Presidente del 25 marzo 2015 che ha per oggetto “criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter,
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” il Presidente Cantone ha affrontato il tema del
giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015,
secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso
in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la
lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo
prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata
Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive
ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia
del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in
modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva
2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4,
secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati
relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza
il pagamento di alcuna sanzione.