CERCA GLI ARTICOLI

Visualizzazione post con etichetta oneri sicurezza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta oneri sicurezza. Mostra tutti i post

23/01/2016: SE GLI ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI SONO CALCOLATI DALL'ENTE?


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering De Rose Service 

Il Consiglio di Stato con sentenza del12/01/2016 n. 67 ha chiarito che se la stazione appaltante abbia già calcolato gli oneri della sicurezza interni questi non debbano essere esplicitati dal concorrente, la sentenza recita:Nella lex specialis dell’appalto di cui trattasi, al contrario, tali costi sono stati puntualmente stimati e l’art. 15 del bando non ha affatto – diversamente da quanto ritenuto l’appellante nei propri scritti difensivi – un contenuto tale da

31/10/2015: TAR PIEMONTE, NO ESCLUSIONE PER MANCANZA ONERI!

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering -  Attestazioni Soa e ISO


Il TAR PIEMONTE con l'ordinanza 330 del 29/10/2015 ha annullato l'aggiudicazione di una gara perchè per la stessa la maggior parte delle aziende erano state escluse per non aver indicato gli oneri della sicurezza, il testo dell'ordinanza:

- che la lettera d’invito e la documentazione di gara non richiedevano la specificazione separata degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica e tale circostanza può aver indotto

04/10/2015: ONERI SICUREZZA APPALTO SERVIZI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering -  Attestazioni Soa e ISO

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 4537 del 28.09.2015 ha ribadito che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B — servizi sanitari e sociali), la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare

04/04/2015 ONERI SICUREZZA AZIENDALI: ANCHE PER I LAVORI L'INDICAZIONE E' OBBLIGATORIA


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ha risolto i dubbi riguardanti l’obbligatorietà dell’indicazione in sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali.
«tale indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.» quindi «stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione.»

L’Adunanza Plenaria conclude affermando il principio che «ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta;

ONERI SICUREZZA AZIENDALI SOLO PER SERVIZI E FORNITURE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4964 del 9 ottobre 2013, riformando la sentenza del TAR, ritenendoche il quadro normativo di riferimento conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale. , ribadendo che, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell'adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere:
  • i lavori da una parte
  • ed i servizi e forniture dall'altra.
Solo per questi ultimi l'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante