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12/03/2016: TAR CAMPANIA SU ERRORE MATERIALE TRA CODICE OFFERTA E NUMERO MARCA TEMPORALE

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Sentenza n. 00822/2015 del TAR CAMPANIA, in merito alla differente indicazione tra il codice comunicato dalla parte ricorrente entro il termine per la presentazione delle offerte ed il numero identificativo della marca temporale (serial number) 


Considerato nel merito che, ad escludere la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione intimata, soccorre, alla stregua delle complessive deduzioni attoree, la qualificabilità come mero errore materiale della non coincidenza tra il codice comunicato dalla parte ricorrente entro il termine per la presentazione delle offerte ed il numero identificativo della marca temporale (serial number) apposta al file contenente la propria offerta economica, posta a suo fondamento;

Ritenuto infatti che ricorrano, nella specie, entrambi i requisiti necessari alla configurazione di un mero errore materiale, ovvero:

- l’agevole rilevabilità dello stesso da parte della stazione appaltante, fin dal momento della comunicazione da parte dell’impresa ricorrente, entro il termine suindicato, del numero identificativo della firma digitale in luogo del serial number;

- la scusabilità del suddetto errore, determinato dalla oggettiva confondibilità dei codici suindicati;
- l’assenza di ogni influenza dello stesso sugli interessi sostanziali cui è preordinata la regola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la suddetta coincidenza, atteso che, ad attestare l’avvenuta creazione del file contenente l’offerta economica dell’impresa ricorrente entro il termine prescritto ed a garantire l’immodificabilità successiva della medesima offerta, soccorre la marca temporale tempestivamente apposta sul relativo documento informatico, come si evince dal parere tecnico allegato al ricorso, non confutato dalle parti resistenti;

Considerato che la stessa società (ASMEL Consortile s.c.a.r.l.) che gestisce la piattaforma informatica di cui si è avvalso il Comune di Lauro (AV), interpellata da quest’ultimo, non ha rappresentato alcun concreto rischio di incidenza del suddetto errore sulla genuinità, anche nei suoi aspetti temporali, dell’offerta economica trasmessa dalla parte ricorrente, limitandosi ad evidenziare in termini meramente formalistici, con la nota del 2.12.2014 ed al fine di giustificare la necessità del provvedimento di esclusione, il contrasto del modus operandi dell’impresa ricorrente con la disciplina di gara;

Rilevato che non sono condivisibili i rilievi della parte controinteressata, secondo cui il rispetto della regola suddetta sarebbe funzionale ad “individuare univocamente” l’offerta economica, potendo a tale funzione assolvere anche la marca temporale, unica ed immodificabile, apposta al relativo documento informatico, anche se non correttamente trasmessa alla piattaforma digitale prima dell’invio dell’offerta economica;