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12/03/2016: TAR CAMPANIA SU ERRORE MATERIALE TRA CODICE OFFERTA E NUMERO MARCA TEMPORALE

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Sentenza n. 00822/2015 del TAR CAMPANIA, in merito alla differente indicazione tra il codice comunicato dalla parte ricorrente entro il termine per la presentazione delle offerte ed il numero identificativo della marca temporale (serial number) 


Considerato nel merito che, ad escludere la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione intimata, soccorre, alla stregua delle complessive deduzioni

CONSIGLIO DI STATO SU ERRORE FACILMENTE RICONOSCIBILE DEL CONCORRENTE

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5297 del 27 ottobre 2014 ha confermato un orientamento consolidato della giurisprudenziale, pronunciandosi in merito alla impossibilità di escludere dalla gara una società perchè l’offerta presentata conteneva un errore facilmente riconoscibile, avente natura di refuso o error calami. 
Inoltre, come già affermato dalla stessa Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 25/02/2014 «a fronte del chiaro ed inequivoco tenore della dichiarazione resa dalla ditta interessata» è corretto che la commissione di gara possa ritenere non necessario nemmeno «chiedere integrazioni o chiarimenti sul punto, attesa la evidente natura di refuso o error calami.» 

Danil Esposito

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