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20/03/2016: CANTONE PASSA IN RASSEGNA IL NUOVO CODICE E PROMUOVE MODIFICHE

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Secondo l'ANAC di Cantone l'art. 80 deve essere migliorato:
Poi, ci sono i motivi di esclusione, all'articolo 80. Alcuni di questi sono troppo generici, come quello che parla di stop alle imprese che si sono macchiate di gravi comportamenti illeciti. "Rischiamo di far aprire una breccia pericolosa, perché questa definizione non è prevista in nessuna altra norma".

Art. 80 comma 5
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110, l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;