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20/03/2016: IL TAR EMILIA ROMAGNA, CONFERMA L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

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Il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 66/2016 ha confermato la decisione della TAR Abruzzo che ha stabilito l'obbligatorietà al pagamento della sanzione pecuniaria senza nessuna valutazione del concorrente in ordine al pagamento o meno

Diversamente opinando ne risulterebbe svilita la funzione della norma che, come correttamente eccepito dalla resistente, persegue, altresì, l’obiettivo di indurre i
concorrenti alla presentazione di offerte serie e ponderate evitando inutili aggravi procedimentali.

La previsione contenuta nella seconda parte della disposizione normativa in commento (“In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine …” ammonendo che “In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara”) disciplina la successiva fase della (eventuale) integrazione documentale da parte del concorrente i cui esiti determinano, in alternativa, l’ammissione o l’esclusione del medesimo dalla procedura.

In ogni caso si tratta di un segmento procedurale che segue l’accertata carenza documentale cui la disposizione normativa (primo periodo) ricollega l’effetto dell’applicazione della sanzione come, peraltro, riconosciuto dalla già richiamata giurisprudenza (v. sentenza n. 784/2015, cit.).